La denuncia di Inizio Attività

Cosa è

La denuncia di inizio attività (D.I.A.) è una comunicazione presentata dal cittadino al Comune. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

  • tutti gli interventi per i quali non sia richiesto il permesso di costruire;
  • le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
  • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
  • gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Le denunce di inizio attività presentate in alternativa al permesso di costruire hanno anch'esse carattere oneroso.

Modalità

Il proprietario dell'immobile, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Comune la denuncia, accompagnata da:

  • una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
  • l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori;
  • l'indicazione della data di ultimazione dei lavori.

Termini

La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni.

Esclusioni

Non è necessaria la presentazione della denuncia di inizio attività per:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

 

Ufficio Competente: Servizio Ambiente e Territorio