1. Il Difensore Civico è eletto, tra persone proposte da singoli cittadini, associazioni e dalla Consulta, dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati nella prima seduta o a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella seduta successiva, da tenersi entro 30 giorni dalla seduta precedente.

2. La votazione avviene per voto palese.

3. Il Difensore deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto tra i Cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa comprovata col possesso della laurea in materie giuridico - economiche.

4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato che costituisce l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione, nonché di qualsiasi professione esercitata nell'ambito del Comune.

5. E’ ineleggibile alla carica di Difensore Civico chi ha ricoperto cariche elettive nella precedente amministrazione.

6. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza da parte del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dalla normativa per i Consiglieri comunali.