1. Il Difensore Civico rimane in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità della prima elezione. E’ consentito un terzo mandato purché non consecutivo. 

2. I poteri e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono esercitati fino all'entrata in carica del successore, e comunque non oltre 45 giorni dalla data della prima adunanza del Consiglio Comunale.