1. I Cittadini singoli o associati che abbiano interesse ad un procedimento amministrativo presso l'Amministrazione comunale, o Enti o Aziende di cui al comma 3 del precedente articolo, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato del procedimento. Trascorsi 30 giorni, senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una non adeguata, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico può convocare direttamente il personale cui spetta la responsabilità dell'atto in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipende. Con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione di tale esame il Difensore Civico fissa, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione del procedimento, dandone notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Comunale.
4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli Enti ed Aziende e Società partecipate di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve segnalare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
6. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali.