Le sottoscrizioni delle istanze o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori o esercenti di pubblici servizi non richiedono l'autentica ma vanno sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritte e presentate unitamente ad una fotocopia di un documento di identità dell'interessato.
L'autenticazione è necessaria nel caso che i documenti contenenti l'autocertificazione vengano presentati a soggetti privati o quando si tratta di atti di delega per la riscossione di importi dovuti da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi. In questo caso l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
Avvertenza
Si precisa che sono tassativamente escluse, in quanto attribuite esclusivamente a notaio, le autentiche di firma concernenti: le dichiarazioni di volontà, le autorizzazioni, gli assensi, i permessi, i consensi, i proponimenti, i nulla osta, le espressioni di impegno, le assunzioni di responsabilità e le liberatorie. Il funzionario comunale può solo autenticare le sottoscrizioni il cui contenuto è la conoscenza di stati, fatti e qualità personali già avvenuti o in essere al momento della dichiarazione.
Per l'autenticazione di copie è necessario presentare:
- l'originale del documento;
- la copia da autenticare;
- un documento di riconoscimento.
In nessun caso può essere autenticata una copia da un'altra, anche se già autenticata.
L'autenticazione di fotografie è l'attestazione da parte di un funzionario pubblico che una fotografia identifica la persona.
Si effettua per il passaporto, la licenza di caccia o pesca, il porto d'armi e la patente di guida.